Le società a controllo pubblico sono obbligate ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 175/2016 (TUSP) a predisporre annualmente a chiusura dell’esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio d’esercizio. La mancata presentazione della relazione sulla gestione costituisce violazione di un obbligo di legge da parte dell’organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società, e rilevabile anche dall’ente socio nell’ambito delle verifiche ad esso spettanti. L’art. 14, co. 2, TUSP, dispone che, qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
A ben vedere, l’implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si inserisce nel contesto normativo segnato dal d.lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, con la conseguenza che le due discipline si pongono in rapporto di complementarietà e sono chiamate ad operare in momenti diversi, perché diversi sono i fenomeni che intendono cogliere e regolare. Mentre l’art. 6, co. 2, TUSP mira a favorire la valutazione del rischio di crisi (di là da venire), il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o probabile. Con questa avvertenza, gli indicatori cui si riferisce l’art. 14, co. 2 del TUSP, potranno, in linea di principio, prendere spunto dagli indicatori di allerta della crisi di impresa.
Il d.lgs. 15/2016, non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale –art. 6, comma 2, d.lgs. 175/2016 -, gli ulteriori strumenti di governo societario –art. 6, comma 3, d.lgs. 175/2016 - oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati –art. 6, comma 5, d.lgs. 175/2016 -. A tale proposito il CNDCEC è intervenuto (con il documento “Relazione sul governo societario” marzo 2019) fornendo una serie di raccomandazioni che nell’ottica di early warning, propongono l’impiego di indicatori forward looking per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale a favore della tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione. Si ricorda che la non immediata adozione di un provvedimento adeguato a prevenire la crisi o l’aggravamento, configura irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. ed è altresì suscettibile di rilevare sul piano della responsabilità civile ed erariale (per le società in house) dei componenti degli organi societari e delle amministrazioni pubbliche socie controllanti.
La relazione si costituisce di tre paragrafi essenziali:
Per un approfondimento completo sulla tematica continua a leggere qui
Fisco e Tasse Ente accreditato dal Mef per la formazione continua dei Revisori Legali presenta il suo Mini Master Revisori legali on-line per assolvere all’obbligo di formazione di almeno 20 crediti formativi per l'anno 2021 nelle materie caratterizzanti la revisione legale.
Per la tua attività di revisore ti consigliamo il SOFTWARE REVISAL - scegli la configurazione piu' adatta alle tue esigenze.
Vieni a scoprire tutti i nostri documenti (fogli excel e guide) nella sezione del Business Center Controllo di gestione, dedicata ad Analisi di Bilancio, Programmazione e controllo, Budget e Contabilità analitica o gestionale, Controllo di Direzione.
Ti segnaliamo anche l'eBook Rendicontazione sostenibilità e Modello di Business ESG.