L' accordo di reciprocità in materia di sicurezza sociale tra Repubblica Italiana e Repubblica Moldava, era stato firmato il 17 giugno 2021 dall'allora Ministro del lavoro Orlando e dalla Presidente moldava Maia Sandu .
.Si avvicina , solo ora, con le istruzioni operative INPS, fornite con la circolare 28 del febbraio 2024 l'attuazione per i lavoratori e soprattutto lavoratrici moldave legalmente residenti in Italia che potranno conseguire la pensione conteggiando i periodi di lavoro svolti nel nostro paese. L'istituto rinvia infatti ad un successivo messaggio l'effettivo rilascio della procedura telematica e del modello
L’accordo intende facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni che si occupano di previdenza e assistenza sociale nei due Paesi (INPS per l'Italia), che inoltre si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di totale reciprocità.
Di fondamentale importanza, in particolare, il principio della trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.
Va ricordato infatti che sono molto numerosi i lavoratori e lavoratrici moldavi residenti stabilmente in Italia: 120.000 sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, e altri 23.000 hanno già acquisito la cittadinanza italiana.
Nella circolare INPS sottolinea che il trattato definisce, tra gli altri, i concetti di “residenza” e “dimora”, cui viene attribuito un significato diverso nelle due legislazioni nazionali, con particolare riferimento al concetto di residenza, intesa, per la Repubblica di Moldova, come temporaneo soggiorno(cfr. l’art. 1, comma 7, lettera b).
Il medesimo articolo, al comma 3, lettera a), precisa che per la Repubblica di Moldova:
- competente in materia di riconoscimento del diritto alle prestazioni e gestione dei relativi pagamenti è la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS);
- competente in materia di determinazione dell’invalidità e della capacità lavorativa è il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM).
Il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava:
Invece, con riferimento alla legislazione italiana, l’Accordo si applica:
a) alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
non si applica, invece:
Pertanto, l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili nella Repubblica di Moldova.
Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso:
Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza. L’Istituzione di una Parte che ha pagato una prestazione indebita, può chiedere all’Istituzione dell’altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.
La circolare specifica infine le procedure previste in caso di richiesta di esami medici
L’articolo 6 dell’Accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, la perizia viene effettuata dall’Istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’Istituzione competente dell’altro Stato.
Gli accordi in materia di sicurezza sociale equiparano sostanzialmente in tema di diritto alla pensione e ad altri aspetti di assistenza sociale (distacco lavorativo, indennità di disoccupazione ecc.9 i lavoratori con cittadinanza italiana all'estero e i lavoratori del paese firmatario in Italia, in maniera simile a quanto succede con i paesi della UE ( e spazio SEE), per i quali la reciprocità è garantita appunto dai Regolamenti Comunitari (vedi sotto a chi si applicano).
Grazie a tali accordi ad esempio puo essere stabilito che la contribuzione estera venga conteggiata con la Totalizzazione internazionale per maturare i requisiti richiesti ai fini del diritto a pensione, come se si trattasse di contribuzione versata in Italia. Allo stesso modo le istituzioni competenti degli Stati esteri accordano il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto, della contribuzione accreditata in Italia.
Gli accordi bilaterali, a differenza del regolamento comunitario hanno bisogno di una ratifica che viene realizzata con una legge ordinaria. L''accordo firmato con la Moldavia avrà quindi bisogno di tempo per l'operatività effettiva.
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