Il Decreto Legge n 1/2012 ha introdotto la possibilità per:
di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio.
Tale attività NON costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%
Condizione per usufruire della tassazione con imposta sostitutiva è che i contratti abbiano una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta di questa tassazione comporta l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.
Per potersi parlare di noleggio occasionale deve trattarsi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (art 49 bis DLgs n 171/2005)
La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
Ai fini dell'applicazione dell’imposta sostitutiva, delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella non PEC: dc.ti.noleggio@agenziaentrate.it
Attenzione va prestata al fatto che le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.
Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):
L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 con codice tributo “1847”
Come chiarito nella sezione FAQ del sito dell'agenzia delle entrate, la differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio "ordinario" di unità da diporto, risiede nella natura non commerciale del primo.
Il noleggio è il contratto con cui si trasferisce la disponibilità di unità da diporto dal proprietario/utilizzatore leasing (noleggiante) ad un soggetto che ne fa richiesta (noleggiatore) dietro il pagamento di una somma di denaro.
Con il contratto il noleggiante si obbliga a mettere a disposizione del noleggiatore:
Nle noleggio occasionale il comando e la condotta della imbarcazione possono essere assunti:
con il solo requisito del possesso della patente nautica per le imbarcazioni da diporto e con un titolo professionale del diporto in caso l'oggetto del contratto sia una nave da diporto (art 49 bis, c 2 del D Lgs 171/2005).
Invece, mediante il contratto di locazione finanziaria di unità da diporto, una società di leasing (locatore) acquista un'unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore – utilizzatore) e gliela concede in uso per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone periodico (art 1571 CC).
L' utilizzatore a titolo di locazione finanziaria può utilizzare l'imbarcazione per effettuare attività di noleggio occasionale.
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