La NASPI,l'indennità di sostegno al reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria istituita dal d.lgs 22 2015, come noto puo essere riscossa dai lavoratori sia in forma mensile (per un massimo di 78 settimane) che in un unica soluzione anticipata.
L’art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 ha stabilito che il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell'intero importo del trattamento NASpI.
In particolare, l’anticipo intende incentivare l'autoimprenditorialità, cioè deve essere finalizzato:
Va ricordato che l’erogazione anticipata della NASpI fa perdere il diritto all’assegno al nucleo familiare e all’accredito figurativo ai fini pensionistici.
La legge di bilancio 2021 (L.160 2019 ) aveva inoltre stabilito la non imponibilità fiscale per tali importi , prevedendo un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per le modalità operative di attuazione che però non era stato mai emanato
Il documento è stato pubblicato ieri 17 giugno e chiarisce le modalità di richiesta da parte dei lavoratori interessati e di gestione da parte dell'INPS. Lo alleghiamo in fondo all'articolo.
Dunque, i lavoratori in questi casi devono fare richiesta allegando alla domanda i documenti di seguito elencati:
L'Agenzia specifica anche che l'INPS non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti nel modello di Certificazione Unica.
Ricordiamo per completezza che i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, che perdono il lavoro per cause involontarie compresi:
Con Interpello del 24 aprile 2015 n. 13, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'indennità NASpI oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è concessa anche nelle ipotesi in cui :
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