Con il messaggio 2330/2021 l' INPS risponde a quesiti chiarendo le modalita di pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.
L'istituto ricorda che con il messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013 è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, una specifica funzione pertale versamento e fornisce chiarimenti e un esempio di calcolo
In merito all’indennità sostitutiva del preavviso l’Istituto ricorda che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono
In merito alle ferie non godute, si ricorda invece che :
Ne deriva che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Il messaggio riporta l'esempio di un lavoratore domestico licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.
Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.
Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, attraverso il “Portale dei Pagamenti”, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come segue :
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