Nell'Interpello 407 del 16 giugno 2021 l'Agenzia delle entrate risponde al quesito di un contribuente con doppia cittadinanza (svizzera e turca) residente all'estero da circa sette anni.
Avendo l'intenzione di stabilirsi in Italia con la nuova famiglia, egli chiedeva una valutazione sulla possibilita di aprire una srl unipersonale per continuare la sua attivita di consulenza commerciale e finanziaria, assoggettando il proprio reddito al regime per gli impatriati ex dlgs 147-2015.
L'attività finora svolta come professionista in favore di diversi soggetti residenti in vari paesi nell'ipotesi prospettata continuerebbe attraverso la costituzione della società unipersonale "per il soddisfacimento di svariate esigenze di tipo personale e commerciali tra le quali:
Nell'interpello l''Istante precisa che non è sua intenzione svolgere altre attività di natura professionale e/o di lavoro autonomo, e che il proprio reddito imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF sarebbe integralmente costituito dal compenso (eventuale) percepito da NEWCO S.r.l. unipersonale, rispetto al quale intende avvalersi del regime stabilito dall'articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147,
L'agenzia da parere negativo anzi ritiene che il progetto integri una ipotesi abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 ai fini delle imposte dirette (nello specifico, dell'IRPEF).
Ferma restando l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali, afferma l'agenzia, osserva innazitutto che nell'operazione rappresentata in veste di amministratore, l' unico socio della società sarebbe destinatario di un reddito assimilato al lavoro dipendente da sottoporre a regime speciale per c.d. lavoratori 'impatriati' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, regime escluso per i redditi derivanti dalla partecipazione a società commerciali e redditi di capitale. Infatti:
Secondo l'Agenzia si tratterebbe dunque di un indebito risparmio fiscale ottenuto con l'abbattimento dell'imponibile fiscale su cui applicare le aliquote progressive IRPEF (abbattimento pari al 70%), rispetto alla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata all'intero ammontare dei redditi di capitale. L'agenzia considera che il progetto tradisca " attraverso la preordinata costituzione delle condizioni di accesso - la ratio sottesa alla norma agevolativa richiamata, la cui applicazione è esclusa per i redditi di capitale"
Inoltre sottolinea che la specifica sequenza di operazioni che si intenderebbero porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso dal perseguimento del vantaggio fiscale stesso.
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