Con il messaggio 2309 del 16.6.2021 l'INPS aveva comunicato l'istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis). Il 29 giugno è stata pubblicata la circolare completa di istruzioni (circolare 90 del 29.6.2021) che riepiloga quanto già anticipato.
Il SERVIZIO INPS online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 è stato attivato il 25 giugno scorso. Va sottolineato che :
Con il messaggio 3530 del 18 ottobre, INPS comunica che è terminata la gestione delle domande, e fornisce le istruzioni per chiedere il riesame per quelle che sono state respinte. L'istituto fornisce la lista delle possibili motivazioni QUI L'ALLEGATO
Di seguito rivediamo in dettaglio le categorie di beneficiari e i requisiti.
L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum diA 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021(Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che abbiano maturato i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021 (vedi tabella sotto)
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari dellaprecedente tutela:
Inps conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità 2400 del Sostegni 1 non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità gia utilizzate in precedenza.
CATEGORIE | REQUISITI | NOTE |
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione |
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lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura |
| sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola |
Lavoratori intermittenti |
| sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta |
Lavoratori occasionali |
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Lavoratori a termine del turismo e terme |
| hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare) |
Incaricati vendite a domicilio |
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Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo |
| il messaggio iNPS 30.4.2021 specificava che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. |
L'indennità per gli operai agricoli a tempo determinato istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Una indennità una tantum pari a 950 euro va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Entrambi i bonus sono esenti IRPEF e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Nell'ultimo messaggio l'INPS precisa che Il termine,non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni dalla data del messaggio((il che significa 7 novembre) oppure a partire dalla data di comunicazione della reiezione
L’utente deve inviare la documentazione per contestare il respingimento in due modi:
Il messaggio precisa che per le domande respinte viene visualizzato il messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
ATTENZIONE Se e l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata al cittadino verrà richiesto di integrare le informazioni necessarie
2. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta della sede territoriale , denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it ( ad esempio riesamebonus600.bologna@inps.it)