News Pubblicata il 24/06/2021

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Rivalutazione terreni: la compilazione del Quadro RM, righi da RM 20 a RM 22

di Redazione Fisco e Tasse

Come indicare nel modello redditi i valori dei beni posseduti da persone fisiche in caso di rivalutazione degli stessi. La compilazione dei righi da RM 20 a RM 22



Nel Quadro RM intitolato Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni, nella sezione X vanno indicate le rivalutazioni dei terreni ai sensi dell'art 2 del DL 282/2002 e successive modificazioni

Ricordiamo che l’art. 137 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni pertanto le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. 

Compilazione del Quadro RM, righi da RM 20 a RM 22 

Nei righi da RM20 a RM22 del quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche 2021 devono essere indicate, per il periodo d’imposta 2020, le operazioni relative alla rideterminazione del valore:

per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 11% su tale importo. 

Ricordiamo che possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 per i quali l’imposta sostitutiva è stata versata entro il 30 giugno 2020 e quelli posseduti dal 1 luglio 2020 per i quali l’imposta è stata versata dal 15 novembre 2020.

Per approfondimento sulla rivalutazone dei terreni leggi anche Le Rivalutazioni 2020 e 2021 in vista della scadenza del 30 giugno

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro i termini suddetti:

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. 

Attenzione va prestata al fatto che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. 

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Ipotizziamo che una persona fisica è proprietaria al 1° gennaio 2020 di un terreno edificabile:

Si specifica che nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso invece di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. 

In generale per la compilazione del rigo, indicare:

Fonte: Fisco e Tasse



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