In tema di credito d'imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0, il "ritardo" nell'interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione del credito d'imposta, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.
L'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene acquistato.
In nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratterisiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. In altri termini, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità al benefici 4.0.
Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello dell'8 giugno 2021 n. 394, che riprendendo quanto specificato anche dalla circolare 4/E del 2017, in considerazione della sostanziale analogia del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e della disciplina del super ed iper ammortamento, ha ritenuto risultassero estendibili alla fattispecie rappresentata i chiarimenti già forniti con la circolare n. 4/E del 2017 anche per il periodo d'imposta 2020, in cui risulta applicabile il nuovo credito d'imposta.
Anche nelle previsioni della legge di bilancio 2021 è disposto che, nell'ipotesi in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante in misura ridotta ai sensi dei commi 1054 e 1055 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Nel caso di specie, relativamente alla classificazione dei beni materiali oggetto del presente interpello si tratta di beni potenzialmente classificabili nel primo gruppo dell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016 - "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati ogestito tramite opportuni sensori e azionamenti", per poter godere dei benefici 4.0, i beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche tecniche:
I beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
Sul piano generale, si precisa che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni "nuovi", nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (omessa in funzione).
Quanto all'interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come sopra accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d'investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all'impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.
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