Con Risoluzione n 73 del 16 dicembre 2021 vengono istituiti i codici tributo:
In particolare ricordiamo che il comma 22 dell’articolo 1 del dl 73/2021 prevede che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”
Pertanto per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Nel caso di restituzione del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituiscono i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
Con il Provvedimento di ieri 29 novembre n 336196 è approvato il modello intitolato "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:
SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI
La presentazione del modello va fatta:
Ricordiamo che in data 12 novembre il Ministro Franco aveva firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo contenente i requisiti per il calcolo del fondo perduto per le PIVA. Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n 286 del 1 dicembre 2021 (scarica qui il testo in Gazzetta)
Il decreto del ministro dell’Economia è stato firmato dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera.
Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Inoltre, il contributo NON spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.
Il decreto chiarisce che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:
Il decreto MEF ha stabilito che per accedere al contributo inoltre il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari al almeno il 30% rispetto l risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:
Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro.
Ricordiamo infine che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:
In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A: SCARICA QUI L'ALLEGATO A
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:
Ti segnaliamo il pacchetto completo Contributo perequativo: Excel + Circolari esplicative composto da:
Ti segnaliamo anche il Modello EDITABILE e stampabile, utile nel caso in cui la domanda è presentata da un intermediario.
Ricordiamo infatti, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, che se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.