Le Entrate con Risposta a interpello n 402 del 10 giugno trattano il caso di contributi erogati da un comune ad una società che gestisce i rifiuti urbani.
In particolare, viene chiarito che, dove sussista un rapporto sinallagmatico tra il Comune committente e il gestore prestatore, il contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all'emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore al Comune.
Pertanto, tale contributo-sostegno deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment
Il Comune istante in ragione di alcune misure di tutela straordinaria e urgenti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dei provvedimenti normativi adottati per l'emergenza da COVID-19, ha applicato le riduzioni della TARI per alcune categorie di utenze non domestiche sulla base della minore quantità di rifiuti dalle stesse prodotte.
Il gestore del servizio rifiuti ha quantificato il danno economico subito per tali utenze e successivamente, il comune ha stanziato un importo come contributo a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni applicate.
Il Comune ha chiesto di conoscere se il contributo debba o meno essere assoggettato ad IVA con la conseguente emissione, da parte del gestore beneficiario, della fattura in regime di split payment, oltre l'addebito dell'addizionale provinciale.
L'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 34/E del 22 novembre 2013, ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza agli effetti dell'IVA se erogato a fronte di:
In sostanza, il contributo assume natura onerosa, configurando un'operazione rilevante ai fini del tributo quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallgmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario rappresenta il compenso per il servizio effettuato.
Viceversa, l'applicazione dell'IVA non è ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non risulta obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione
La circolare n. 34/E del 2013 ha ribadito che al fine di accertare se i contributi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti,
Tali conclusioni sono state confermate anche dalla successiva circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 con la quale è stato chiarito che l'applicazione dell'IVA a una determinata operazione presuppone l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private che siano).
Pertanto, ove sussista tale nesso l'erogazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l'operazione deve essere regolarmente assoggettata al tributo.
Diversamente, ossia in mancanza della funzione sinallgmatica tra gli importi e la prestazione resa, le stesse somme di denaro si qualificano come contributi, nel senso di mere movimentazioni di denaro e saranno escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
Nella fattispecie in esame, l'originaria convenzione, stipulata tra Comune e società gestore avente per oggetto la gestione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti urbani, ha stabilito all'articolo 12 che, a fronte dell'erogazione del servizio fosse dovuto un corrispettivo che, a regime, sarà costituito dal gettito dell'applicazione della tariffa di cui all'articolo 49 del d.lgs. 22 del 1997, da determinarsi in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 158 del 1999 a cura dell'Agenzia.
Con la delibera del Cosiglio, il Comune ha deciso di proporre la riduzione della tariffa del servizio rifiuti urbani e assimilati alle utenze non domestiche e ha richiesto al gestore del servizio che nelle fatture emesse nei confronti delle utenze aventi diritto alla riduzione tariffaria, venisse espressamente indicato l'importo della stessa riduzione accompagnato dalla dicitura "sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19".
Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune con la citata delibera, pertanto si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti.
Il contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente, perciò deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment.