News Pubblicata il 30/08/2021

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Conciliazione sindacale: non impugnabile se l'assistenza è effettiva

Ordinanza di Cassazione 16154 del 9 giugno 2021. Il rappresentante sindacale garantisce l'assistenza al lavoratore sui suoi diritti a meno che non sia tempestivamente contestata



L'assistenza sindacale nelle procedure di conciliazione garantisce la validità degli accordi presi, ma solo se tale assistenza è adeguata . Questo quanto afferma l' Ordinanza di Cassazione n. 16154 del 9 giugno 2021

Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva la cssazione della sentenza di appello per  quello che ritenevaun accordo transattivo con il datore di lavoro non valido  per vari motivi 

La cassazione  ritiene infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore che andavano dalla irregolarita del calcolo del tfr di competenza alla mancata assistenza da parte del rappresentante sindacali . Il  ricorrente deduceva in particolare l'errata applicazione degli artt. 410, 411 c.p.c., 2113 c.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., per la ritenuta validità dell'accordo sindacale tra le parti,  in mancanza di una propria tutela effettiva da parte del rappresentante sindacale. Si riteneva infatti   insufficiente la sola sua presenza perche non si erano  personalmente conosciuti prima, né aveva da lui ricevuto informazioni approfondite sul contenuto

il motivo  secondo la Suprema Corte è infondato in quanto  gli accordi  di rinuncia, le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili,  purche l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura ( questo affermava anche Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).

L''assistenza effettiva dell'esponente sindacale deve essere  idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi. La corte  ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge  e precisa che  su tale idoneità è prova non solo  la compresenza del predetto e dello stessoa lavoratore al momento della conciliazione ma anche il fatto che il lavoratore non ha termpestivamente contestato la mancanza di  assistenza . Questo principio era stato affermato in Cass. 3 settembre 2003, n. 12858); 

Dato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principi, avendo di fatto accertato l'adeguatezza dell'assistenza sindacale del lavoratore conciliativa davanti al giudice, senza alcuna eccezione e  con l'accettazione finale del lavoratore, la sentenza risulta insindacabile in sede di legittimità.

Fonte: Corte di Cassazione



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