Con Risposta a interpello n 399 del 10 giugno le Entrate si esprimono in tema di IVA applicabile alle opere di bonifica del territorio.
In particolare, considerando la sussistenza:
l'agenzia ritiene che possa trovare applicazione dell'aliquota IVA del 10%
appunto se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione.
L'interpello è stato presentato da un ente regionale che chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IVA, da applicare alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al risanamento e alla bonifica di aree di particolare natura e complessità.
Detti interventi si collocano nel Patto per lo sviluppo della Regione che prevede l'intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica"
Per dare attuazione al Piano, la Regione ha stipulato un accordo con una società, accordo che fa riferimento ad alcuni specifici ambiti territoriali di intervento, i quali a loro volta sono stati articolati in due macrocategorie in funzione dell'attività da realizzare, ovvero "caratterizzazione" e " bonifica/messa in sicurezza" e, infine, quest'ultimi sono stati raggruppati in 4 lotti funzionali.
Ciò premesso, l'agenzia, ritiene di confermare quanto già chiarito con la Risoluzione n. 247/E del 2007.
Dalla documentazione allegata si evince che la stazione appaltante il progetto di risanamento intende provvedere:
Al riguardo, in considerazione della precisazione contenuta nella citata Risoluzione n. 247/E del 2007, l'incentivo IVA deve riguardare anche le attività contemplate dal Documento Preliminare dell'Avvio della Progettazione.
L'agenzia ritiene cha possa trovare applicazione l'aliquota IVA del 10%:
poichè, considerando la sussistenza di un Piano regionale di bonifica regolarmente approvato e di un Documento Preliminare dell'Avvio della Progettazione, alle prestazioni concernenti la realizzazione delle opere che saranno necessarie e destinate alla bonifica, in virtù dell'articolo 266 del d.lgs. n. 152 del 2006 che ha ricompreso dette opere, costruzioni e impianti tra le "attrezzature sanitarie" riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria, ad esse si applica l'IVA nella misura del 10%
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