La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM n 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, con Risposte n 3/2021 (a 4 quesiti), fornisce chiarimenti in merito alla asseverazione antisismica.
Di seguito si esamina il quesito n 2 e la relativa risposta.
In particolare, il quesito intitolato “Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni” poneva le seguenti domande:
La Commissione ha chiarito che i moduli allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329 dell’agosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati al decreto Ministero infrastrutture n.58/2017 sulla classificazione del rischio sismico, riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio ante operam quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti, ossia post operam, con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione.
L’allegato “A” al DM 329/2020 individua con chiarezza i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio possa essere fatta in modo semplificato, ovvero possa essere omessa.
I casi con modalità semplificata o omessa sono rispettivamente:
La Commissione sottolinea perciò che nella norma vigente esiste già un caso di deroga nella compilazione dei moduli contenuti negli allegati al decreto 329/2020.
Inoltre, tenuto conto delle modifiche al DPR 380/2001 e del'art 119 comma 4 del decreto legge 34/2020 la Commissione ritiene che si presentino alcuni casi in cui non sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio e in particolare:
La Commissione concluede asserendo che l’indirizzo operativo fornito con la risposta in oggetto è coerente con il dettato delle norme tecniche, ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali ”trainanti”, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.
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