Il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa) che istituisce l’adeguato assetto presenta evidenti corrispondenze con il Modello organizzativo ex D. Lgs n. 231/2001, laddove la norma prevede che lo stesso venga elaborato ed adottato dall’imprenditore, ma esaminato e controllato nella sua effettiva attuazione dai componenti dell’Organismo di Vigilanza (ODV). Entrambe le discipline richiedono all’impresa un approccio preventivo e proattivo per contrastare eventi negativi che possano integrare un illecito penale ex D. Lgs n.231/2001 e per anticipare irrisolvibili insolvenze d’azienda ex D.Lgs. n. 14/2019.
Le stesse “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, aggiornate dal CNDCEC nell’ultima versione di gennaio 2021, (ri)affermano con rigore il ruolo interlocutore e l’obbligo informativo univoco dell’ODV con il Collegio Sindacale.
Il ruolo di interlocutore di quest’ultimo imperniato da un lato, nell’incremento costante del catalogo dei reati presupposto con la responsabilità degli enti, dall’altro, nel regime sanzionatorio del D.lgs n.231/2001 che può avere risvolti significativi sugli equilibri economico-finanziari della società e sulla stessa continuità aziendale. Di conseguenza, il Modello organizzativo si definisce integrato come parte del sistema di controllo interno per il quale il collegio sindacale ne valuta l’adeguatezza e il funzionamento, in ragione anche della nuova disciplina sulla crisi di impresa e gli obblighi introdotti dall’innovativo art. 2086 c.c.
Nello specifico, la Norma 5.5 evidenzia che in presenza di un ODV il Collegio Sindacale deve:
A ben vedere, i punti di contratto tra il D. Lgs n.14/2019 ed il D.lgs n. 231/2001 che per molti aspetti si sovrappongono, dimostrano la necessità di guardare ad un’attività di compliance integrata, in quanto nell’ adeguato assetto ex art. 2086 c.c. rientra a pieno titolo il Modello organizzativo. Tanto è vero che, le più recenti pronunce nell’ambito di importanti processi aventi ad oggetto reati di corruzione, truffa ed indebita percezione di contributi ( Cass. Sent. n. 207288/2021; Trib di Milano Sent 10748/2021; ) fondano le loro motivazioni sulla valutazione del modello organizzativo adottato dall’azienda, e nello specifico:
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