News Pubblicata il 07/06/2021

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Agricoltura: cassa in deroga solo con pagamento diretto

Nuove istruzioni sulla cassa integrazione per i lavoratori agricoli a termine nel messaggio 2177 del 4 giugno 2021



 messaggio 2177 del 4 giugno 2021,  INPS comunica le istruzioni relative ai pagamenti, correggendo parzialmente le  istruzioni fornite con la circolare 72 del 29 aprile 2021.

La circolare infatti estendeva,  a norma del decreto-legge Sostegni, le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga, indipendentemente dalla causale richiesta.

Con il messaggio  si specifica invece che per il settore  dell'agricoltura,  in relazione in particolare ai lavoratori a tempo determinato  che non non hanno titolo ad accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA) e utilizzano invece la cassa in deroga,   non è possibile per i datori di lavoro richiedere l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.

Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Si ricorda nello specifico che la CIGD  puo essere richiesta nel periodo dal  29 marzo- 31 dicembre 2021,   per un massimo di 28 settimane complessive, che si  aggiungono alle 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 previsto dalla legge di bilancio 2021

Per le richieste ii datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”

Fanno eccezione  le aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano che utilizzeranno rispettivamente i codici:

Per quanto riguarda la Cassa speciale per l'agricoltura CISOA, invece, la durata massima  è  di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Le istruzioni della circolare 72 2021 specificavano però che  in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda  il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) deve ritenersi aggiuntivo a quello di 90 giornate  collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021 e previsto  dalla legge di bilancio 2021.

Fonte: Inps



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