Il licenziamento di una lavoratrice che aveva rifiutato la modifica del contratto con retribuzione ridotta è illegittimo in quanto ritorsivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 13781 del 20 maggio 2021 considerando insussistente il GMO per soppressione del posto di lavoro addotto dal datore di lavoro.
Vediamo di seguito i dettagli del caso (la sentenza aintegrale è allegata in fondo all'articolo)
Una dipendente di una società di assicurazioni aveva rifiutato la proposta di modifica del proprio contratto con retribuzione ridotta, proposta che rientrava in un progetto di ristrutturazione organizzativa. L'azienda ha quindi licenziato la lavoratrice adducendo come giustificato motivo oggettivo la esternalizzazione delle sue mansioni ad una ditta terza. Va ricordato infatti che ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo-oggettivo può essere determinato o dall'insorgenza di specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione del posto di. lavoro (c.d. esigenze obiettive di impresa) oppure da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché non costituiscano una forma di inadempimento.Vedi in merito i commenti ai precedenti giurisprudenziali :
" Soppressione del posto di lavoro Cass n. 8359 2018 "e
"Licenziamento per soppressione del posto - Cass. 20436 2016"
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