Con Nota n 7180 del 28 maggio il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla vidimazione del registro volontari.
In particolare, è stato richiesto di chiarire se, in assenza di specifica previsione da parte del CTS, codice del terzo settore, sussista tuttora la necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato 14 febbraio 1992.
La Nota chiarisce che il Codice ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi.
Il decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, e del relativo obbligo assicurativo, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche.
Tra queste caratteristiche vi sono:
La nota sottolinea che la vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti
Viena chiarito che, il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari.
La loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che, chiarisce la nota, è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.
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