Con Nota n 7073 del 26 maggio il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce, in risposta ad una Associazione di centri di servizio per il volontariato, che la possibilità di
posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga alle eventuali disposizioni statutarie può essere utilizzata anche ai fini dell’approvazione del bilancio sociale.
Il ministero, specificando che il termine dei 180 giorni concerne la convocazione dei soci o associati e non la data entro cui deve tenersi l'assemblea, chiarisce che detta proroga riguarda tutti gli enti costituiti in associaizoni e fondazioni, e quindi anche gli enti CSV.
La stessa nota ricorda che già alcuni orientamenti sull'argomento sono stati forniti con documento di prassi precedente consultabile al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/normative/Documents/2021/Nota-5176-del-16042021-Indicazioni-decorrenzaadempimento-obbligo-redazione-bilancio-sociale.pdf
La Nota n 7073 in oggetto specifica quanto segue:
- il termine individuato dal legislatore nell'articolo 106 (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) riguarda l’effettuazione della convocazione dei soci/associati chiamati a partecipare all’assemblea e non alla data entro cui quest’ultima dovrà tenersi: il comma 7 dello stesso articolo prevede infatti che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”,
- secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 del D.L. n. 44/2021, che ha soppresso le limitazioni alla portata dell’art. 8 bis nei confronti di Onlus, APS e ODV, le disposizioni di quest’ultimo comma riguardano tutti i soggetti costituiti in forma di associazione e di fondazione, rientrano pertanto nell’ipotesi sopra richiamata tutti gli enti gestori dei CSV costituiti in forma associativa indipendentemente dal fatto che essi siano in possesso della qualifica di ODV,
- la previsione di cui al comma 2 dell' art. 106, che consente alle società oltre allo slittamento dei termini di convocazione delle assemblee in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, anche la possibilità che le assemblee si svolgano, tra l’altro, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, in virtù dell’articolo 8- bis, si ritengono applicabili, entro la richiamata scadenza del 31 luglio 2021, anche alle assemblee di approvazione dei bilanci (e dei bilanci sociali) degli enti del Terzo settore.