INPS ha pubblicato il 28 maggio 2021 la circolare n. 79 in cui sono finalmente fornite le istruzioni per il versamento del contributo forfettario dovuto per l'emersione del lavoro irregolare, introdotta dal Decreto Rilancio n. 34 2020. Si tratta in particolare delle some dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo , contributivo e fiscale per i periodi precedenti la regolarizzazione di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, per i periodi precedenti il 19.maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge
Il decreto interministeriale che ha fissato le modalità di calcolo del contributo è stato emanato in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020 e
Con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate sono stati resi noti i codici tributo e sono state fornite le istruzioni per la compilazione del modello “F24”, permettendo, quindi, ai datori di lavoro di versare il contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
che avrebbe dovuto essere stato effettuato anche dopo la presentazione della domanda [di emersione], ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno”
Inps ricorda che nella domanda di emersione presentata all’INPS, riferita ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o dell’Unione europea, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale citato .
Ora l'istituto prevede che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro - già instaurati prima del 19 maggio 2020 - con cittadini italiani o comunitari, possano effettuare il versamento del contributo forfettario del D.L. n. 34/2020, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della circolare, quindi entro il 7 giugno 2021
Viene anche ricordato che il decreto legge non prevede lapossibilità di rimborso delle somme “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa".
Il contributo da versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:
a) euro 300,00, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) euro 156,00, per i settori dell'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
riferiti al massimo ai cinque anni precedenti la data della domanda dato che la contribuzione obbligatoria previdenziale ha prescrizione quinquennale
Il versamento dei contributi forfettari deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la citata Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020:
Nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore, come indicato nella Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 di Agenzia delle Entrate.
La circolare ricorda che l’Agenzia delle Entrate, che riscuote il contributo, provvede a riversare lo stesso:
a) per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
b) per un terzo all'INPS, a titolo contributivo;
c) per un terzo all'INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
La circolare fornisce poi specifiche istruzioni relative alle istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari, per i quali il contributo forfettario è dovuto anche in caso di emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa.
La circolare specifica anche che sia per i lavoratori extracomunitari che italiani e comunitari, con il versamento del contributo il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione, senza pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico per cui il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.
ATTENZIONE Per i periodi di lavoro successivi, dal giorno successivo la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Gli suddetti obblighi contributivi ordinari
- dal giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, qualora l’istanza abbia ad oggetto l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
- dal 16 agosto 2020 per le istanze presentate in seguito alla riapertura dei termini prevista con circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 del Ministero dell’Interno, qualora l’istanza abbia ad oggetto l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini extracomunitari;
- dal 19 maggio 2020 per le istanze aventi ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o comunitari;
- dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, nel caso di istanze volte all’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
INPS precisa che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanze di emersione afferenti a operai agricoli o assimilati sono tenuti, anche agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di manifestazione della scelta del lavoratore di destinazione delle quote maturande di TFR.
Quest’ultimo adempimento deve essere assolto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro o, nel caso di domanda di emersione avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere, entro sei mesi dall’apertura della matricola di cui alla circolare n. 101/2020.
Per i datori di lavoro per i quali sussista l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria l'istituto rinvia a quanto indicato nelle circolari n. 70/2007 e n. 105/2007.
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