Il 21 aprile 2021 la Commissione Finanze tramite la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti correnti cointestati. In particolare è stato chiesto di chiarire se la contitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi in ordine alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole nella propria dichiarazione dei redditi.
La problematica era partita da una recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Perugia (n.104 emessa il 4.12.2020 e depositata il 26.02.2021) nella quale è stata affrontata la questione relativa alla detraibilità IRPEF dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato. Nello specifico,
Nella risposta il MEF ha chiarito che, secondo i principi generali dell’ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/ detrazione spetta a condizione che l’onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
In pratica, come chiarito dalla Sottosegretaria, il MEF conferma che "tracciabilità del pagamento, accompagnata alla riconducibilità al contribuente, permette di beneficiare per intero delle deduzioni spettanti nonostante la cointestazione del conto corrente con il coniuge o con altri soggetti terzi."
Inoltre è stato precisato che il contribuente può:
A sostegno dell'interpretazione del MEF ci sono due recenti risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 431 del 2 ottobre 2020 e la n. 484 del 19 ottobre 2020.
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