News Pubblicata il 04/08/2021

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Agevolazioni prima casa per gli under 36:confermate dalla conversione del Sostegni bis

di Redazione Fisco e Tasse

I dettagli sulle nuove misure per l'acquisto della prima casa riservate ai giovani dal Sostegni BIS: garanzia dello Stato fino all 80% , riduzione imposte ma con alcune esclusioni




Il decreto Sostegni bis n. 73 2021 all'art. 64 convertito senza modifiche dalla legge 106 del 23 luglio 2021 introduce o amplia ad una platea piu vasta, alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa  già previste dall'ordinamento, prevedendo una spesa di circa 600 milioni di euro per il biennio 2021-22.  Di seguito vediamo  i dettagli.

Proroga Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa

 Il comma 1 prevede la proroga del  Fondo Gasparrini relativo alla sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021, visto il perdurare dell’emergenza da COVID-19,  

I commi 2-5 prevedono  per   il Fondo Garanzia prima casa ( che finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50%):

Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022 

Riduzione imposte dirette per la prima casa degli under 36

 I commi 6-11 introducono invece nuove agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani  in materia di imposte indirette .

In particolare:

1 -  i giovani under 36 e con ISEE  inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.  L’agevolazione si  applica:

2 - Nel caso in cui l’atto sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto si  riconosce un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA  da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure  in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o da utilizzare in compensazione; 

Su questo punto vale la pena sottolineare che la norma non cita il requisito dell’ISEE ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma  che si tratta di una ipotesi  per cui “ ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma”. Necessario giocoforza attendere  attendere chiarimenti ministeriali o da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

3 -  E’ prevista infine l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento.

 Le agevolazioni si applicano  agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e  il 30 giugno 2022.

 Infine, il  comma 10 prevede che, in caso emergano:

  1. insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni  sopracitate o per 
  2. decadenza da dette agevolazioni, 

per il recupero delle imposte dovute si applica una maggiorazione del 30%.


Utile forse ricordare che l'esenzione dalle imposte riguardando gli "atti traslativi" non concerne i contratti preliminari che restano soggetti a:

Fonte: Quotidiano Nazionale



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