Il decreto Sostegni bis n. 73 2021 (Qui il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale) introduce una serie importante di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore dello spettacolo (iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie vigenti. Si tratta in particolare di indennità di malattia e maternità piu facili, assicurazione INAIL, nuova indennità di disoccupazione, agevolazioni per accedere alla pensione, fino a una prossima riorganizzazione e ampliamento della platea dei lavoratori che potranno accedere al Fondo.
Le misure riguardano dei lavoratori sia subordinati che autonomi che svolgono attività legate alla produzione di spettacoli e non solo, con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo di seguito meglio i vari capitoli previsti.
Sulle indennità di sostegno al reddito leggi Nuovi bonus lavoratori stagionali turismo e spettacolo
Viene modificato il requisito di contribuzione giornaliera versata dal 1 gennaio dell’anno precedente alla data dell’evento di malattia, necessario per accedere all’indennità, portandolo da 100 contributi giornalieri a 40 . L’adeguamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021).
Inoltre l’importo massimo della retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per le indennità economiche di malattia e maternità viene portato a 100 euro.
Il comma 4 dell'art 66 dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso INAIL
Viene introdotto anche per le fondazioni lirico-sinfoniche l’obbligo assicurativo per il personale orchestrale. Il premio sarà definito da un decreto ministeriale
Il comma 6 mira a rendere effettiva la tutela e il sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo, oggi di difficile accesso perche i requisiti previsti non tengono conto delle specificità del settore. Viene stabilito quindi che:
Il comma 7 istituisce dal 1° gennaio 2022, una "indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria", in sigla ALAS, erogata dall’INPS che sarà finanziata con una aliquota aggiuntiva del 2% . Per l’accesso sono previsti i seguenti requisiti:
La domanda andrà presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. L’importo della ALAS corrisponderà al:
Non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021 e verrà corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mesi.
Ai fini della pensione si alleggeriscono i requisiti di accesso con una serie di agevolazione tra cui:
Viene diminuito da 120 a 90 il requisito di contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità necessaria per l’accesso alla pensione, in quanto sproporzionato rispetto ai livelli occupazionali del settore verificati dall’INPS.
Saranno inoltre accreditati d'ufficio 90 contributi giornalieri ai lavoratori che:
l datori di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione corrisposta e dei contributi versati. In caso di inadempienza sono previsti:
Inoltre l’articolo prevede per agevolare la ricongiunzione con i contributi in altre gestioni che i contributi possono riferisri non solo ad effettive prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni svolte per almeno due terzi nel predetto settore. Questa disposizione si applica dal 1.luglio 2021.
Il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia, il Ministro per i Beni culturali e il Ministro per lo sport , potranno integrare con apposito decreto, la platea delle figure professionali soggette all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) , per adeguarla all'evoluzione delle tecnologie e del mercato del lavoro.
Potrà inoltre essere prevista una riorganizzazione dei tre gruppi di lavoratori prevista del Decreto 708/1947.