L’art. 32 del decreto sostegni bis prevede:
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Dato che i fondi richiesti sono stati meno,la percentuale è pari al 100 per cento. E' questo quanto comunicato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 309145 del 10 novembre 2021.
Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le modalità per la fruizione del credito di imposta vengono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Scarica qui il Modello e le relative istruzioni
L'invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediari mediante:
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
Dal 4 ottobre i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Scarica qui il Modello e le relative istruzioni
Ricordiamo che con Provvedimento n 191910/2021 le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.
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