Il contratto assistito è una procedura per la stipula di contratti a termine, con durata massima di 12 mesi. oltre i termini previsti complessivamente dalla legge (art. 8 dl 138 2011) La procedura prevede che il contratto sia siglato presso le sedi territoriali dell'Ispettorato
L'assistenza sindacale al lavoratore è permessa ma non obbligatoria. Anche questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale e di contribuzione maggiorata dello 0,5%.
Con la Nota n. 1214 del 7 febbraio 2019 , l'Ispettorato ha anche chiarito che la possibilità di stipulare il contratto a tempo determinato assistito puo essere utilizzata :
Resta salva, anche in questi casi, la necessità di rispettare l'obbligo di causale giustificatrice.
Ancora , con la nota n. 8120 del 17 settembre 2019, l'Ispettorato ha ribadito che gli elementi che verranno verificati dal funzionario in sede di stipula del contratto assistito sono :
– presenza di una causale (il funzionario non certificherà la causale ma ne verificherà la sola presenza);
– verifica della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
– verifica circa il rispetto dello “stop & go”, previsto dall’articolo 21.
Con la nota 1156 del 22 dicembre 2020 l'ispettorato ha dato però una interpretazine piu restrittiva
Ora si ribadisce che non si puo accedere a questa procedura in caso di "eventuale violazione di norme imperative (quali l'assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio)" e questo succede in questo periodo emergenziale con gli accordi di prossimità che, grazie ai decreti legge legati al COVID 19 , consentono di derogare la normativa ordinaria.
Questo, secondo l'ispettorato, vale anche se i contratti collettivi di prossimità siano stati stipulati "in violazione dei limiti previsti dalla legge (ad esempio perché non sono rispettati i vincoli di materia di scopo, perché sono violati i limiti imposti dalla Costituzione oppure perché manca il requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie)".
La procedura di “deroga assistita” non è prevista dalla legge per :
che sono sottoposti a regole diverse da quelle ordinarie relativamente a durata massima del contratto, al numero massimo delle proroghe e all’obbligo di indicazione delle c.d. causali.
Nella nuova nota di chiarimenti dell'ispettorato n. 804 2021, in risposta ad una richiesta di chiarimento proprio di un istituto di ricerca si specifica che comunque che il divieto di rinnovo o proroga oltre il numero di 4 e comunque oltre i 24 mesi totali non sussiste nel caso che il lavoratore venga adibito a mansioni con qualifica e inquadramento legale diverso ( lo prevede l'art. 19 comma 2 dlgs 81 2015).
Viene comunque fatto presente che una lunga serie di rinnovi dello stesso dipendente presso lo stesso datore di lavoro con qualifiche diverse sarà oggetto di attenzione da parte degli ispettori che potranno verificare la reale conformita dei contratti stipulati a quanto previsto per legge.
Su tema leggi anche "Il contratto a tempo determinato guida 2021"
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