Con Consulenza giuridica n 7 del 18 maggio 2021 le Entrate esprimono un parere sulle prestazioni educative esenti e relativi adempimenti.
Nella richiesta di consulenza. una società che rappresenta una platea di organismi che erogano corsi di istruzione e formazione, che si avvalgono dell'esenzione dell'applicazione dell'IVA, e che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti Iva ha richiesto informazioni in merito a:
L'agenzia risponde che qualora l'Ente gestore del corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA (di seguito riportato integralemente per completezza) ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 36-bis, esso:
Restano invariati i seguenti adempimenti:
Si ricorda, infine, che se le prestazioni didattiche, sono soggette all'obbligo di certificazione, vanno documentate solo con fattura elettronica tramite SDI non essendo riconducibili tra le operazioni per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Art.10 primo comma, n. 20), del decreto IVA ossia che sono esenti da IVA «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. [...]».
Art. 36-bis del decreto IVA, che stabilisce che:
«1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'Ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai nn. 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso».
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: