Pubblicata il 24 novembre 2021 la circolare Inail n. 33/2021 sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico da luglio 2021.
Come previsto dal decreto ministeriale del 23 settembre 2021, n. 187 vengono confermati , con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi infatti per le prestazioni previdenziali e assistenziali la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
La circolare n. 14 del 18 maggio 2021 aveva previsto una rivalutazione dello 0,5% per il periodo luglio 2020-giugno 2021.
Come previsto dalla legge di stabilità 2016, la rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico viene decretata ogni anno dal Ministero del lavoro su proposta INAIL e riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020. L'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta alla precedente rivalutazione relativa al 2019. Gli importi così rivalutati saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021.
Si ricorda che per il pagamento non è necessaria alcuna domanda da parte degli interessati e sarà effettuato dall'INAIL contemporaneamente alla comunicazione della avvenuta rivalutazione.
La circolare specifica che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento che lo ha causato.
Vedi qui il decreto con la tabella degli indennizzi.
In particolare ,la nuova tabella degli indennizzi ha aumentato del 40 % rispetto alle tabelle previgenti, che risalivano al 2000, la prestazione economica destinata ai lavoratori una menomazione accertata dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%. Gli importi dei nuovi indennizzi in capitale mettono anche a regime le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.
Inoltre nella nuova tabella di indennizzo in capitale sono eliminate le differenze di calcolo basato sul genere e sono equiparate le prestazioni che spettano a uomini e donne, , come previsto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
Ti puo interessare l'ebook "Lavoro e sicurezza: Casi reali " di R. Staiano. Formulario completo con giurisprudenza e facsimili di ricorso.