News Pubblicata il 10/02/2003

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Rischio contenzioso sugli effetti retroattivi

Rischio contenzioso sugli effetti retroattivi



Con la risoluzione 6/E del 24 gennaio scorso, la disciplina Iva dei contributi di urbanizzazione risulta non ancora chiara.
Il problema del trattamento ai fini dell'imposta degli oneri di urbanizzazione si è presentato quando i Comuni hanno iniziato a chiedere in sostituzione del pagamento degli "oneri concessori" per il rilascio della concessione edilizia, da parte delle imprese costruttrici, una serie di opere di urbanizzazione.
In questo periodo, l'applicabilità dell'Iva relativa all'importo dei lavori da realizzare a scomputo degli oneri concessori, era a carico dei Comuni committenti. Tuttavia, il legislatore, nel rendere fuori campo Iva le cessioni «nei confronti di Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione», avrebbe dovuto anche individuare la natura dell'art. 51, poiché le operazioni effettuate antecedentemente alla sua entrata in vigore (10 dicembre 2000) non potrebbero essere più modificate, mentre se la norma avesse avuto natura intepretativa, i suoi effetti potevano operare anche retroattivamente.
In questo secondo caso, le imprese che prima di questa disposizione avevano applicato l'Iva sulla cessione delle opere di urbanizzazione, si trovano nella situazione in cui le operazioni fatturate oltre l'anno, rispetto all'entrata in vigore del provvedimento, erano e sono tutt'oggi esposte alle richieste di rimborso dei Comuni in considerazione del termine decennale di prescrizione della richiesta. Segue che le imprese edili, per far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni, si possono rifare con lo «Statuto dei diritti del contribuente». (Fonte: Il Sole 24Ore)

Fonte: Il Sole 24 Ore



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