Con il messaggio INPS 1836 del 17.5.2021 chiarisce la possibilità di utilizzare l'Esonero contributivo per aziende che non rabbiano richiesto nel 2020 ulteriori trattamenti di integrazione salariale. a valere sui Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e agenzie di somministrazione
L'agevolazione era stata prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto ) e istruzioni sono state fornite dalla circolare n. 105/2020 del 18 settembre 2020 e i messaggi n. 4254 del 13 novembre 2020 e n. 30 del 5 gennaio 2021.
Possono accedere i datori di lavoro che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non ne abbiano piu fatto uso. Ci si riferisce in particolare ai periodi collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020.
L'istituto ricorda che per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi, di cui all’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto. Per questo motivo si rende necessario individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
In accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS precisa che possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro dei settori artigianato e somministrazione che abbiano fruito del numero massimo di settimane (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.
L'istituto si riserva di fornire con un altro messaggio le specifiche per i controlli a carico delle strutture terrritoriali.
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