A chiarirlo è la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate che risponde a quesiti dei contribuenti su alcuni punti non chiariti in precedenza.
Il primo quesito riguarda una impresa in liquidazione volontaria dal mese di luglio 2020 dopo aver cessato l’attività nel mese di marzo 2020.
La società chiede anche come determinare la riduzione del fatturato.
L’Agenzia delle Entrate risponde richiamando innanzi tutto la circolare n. 22/E del 2020, che seppur in relazione al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, aveva chiarito che «L’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci. In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020».
Resta in ogni caso fermo che, secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea - gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Pertanto l’Agenzia ritiene che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni spetta alle imprese che hanno avviato la liquidazione dopo il 31 gennaio 2020 purché «non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Per la determinazione della riduzione del fatturato occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) messo a confronto con il fatturato medio del 2020 considerando tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
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