News Pubblicata il 13/05/2021

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Dipendenti in smart working: le spese a forfait non sono esenti

Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti che lavorano da casa risulta non tassabile solo se calcolato in maniera analitica, non a forfait. Interpello 328/2021 dell'Agenzia



Per il rimborso spese di connessione ai dipendenti in smart working serve un calcolo analitico e dettagliato, la quantificazione  a forfait  non va bene, dice l'Agenzia.

Un nuovo interpello n. 328 del 11 maggio 2021  amplia  il concetto già espresso  qualche giorno fa  sulla possibilità di  rifondere le spese generali sostenute dai dipendenti che lavorano da casa (elettricità connessione internet , telefono, riscaldamento) senza farle rientrare nel reddito da lavoro dipendente.  L'agenzia delle entrate    da una risposta negativa richiedendo  non solo la documentabilità ma addirittura la quantificazione esatta per singola tipologia di spesa sostenuta, ai fini della detassazione.

Vediamo meglio i dettagli della richiesta.

Il  caso riguardava una società di consulenza ingegneristica con 50 dipendenti, posti in smart working sin da marzo 2020 per la pandemia 

La società  ricorda che i provvedimenti di legge avevano raccomandato il ricorso al c.d. smart working semplificato ossia senza gli obblighi previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, che, pur disciplinando l'istituto, nei suoi "principi generali" demanda ulteriori aspetti ad eventuali accordi tra le parti.

In attesa di una specifica regolamentazione del "lavoro agile"  quindi  la società avrebbe l'intenzione di predisporre specifici  accordi individuali con il personale che svolge in via esclusiva da remoto l'attività lavorativa, per garantire il giusto rimborso alle spese anticipate  per la loro prestazione lavorativa (corrente elettrica riscaldamento telefono connessione a internet) presso il proprio domicilio . Tale  rimborso, sarebbe quantificato nel  30 per cento degli importi  documentati dalle bollette  intestate a nome del dipendente o del convivente nel periodo corrispondente .

  Tali somme avrebbero  natura risarcitoria e non sarebbero computabili ai fini degli altri istituti contrattuali e di legge compreso l'eventuale trattamento di fine rapporto.

Al riguardo, la società chiedeva conferma se gli importi rimborsati configurino redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR  e in caso negativo se la percentuale del 30% (calcolata per le 8 ore cioè un terzo del tempo totale della giornata 24/3) )  sia da considerare congrua.

Come detto l'Agenzia non  da il nulla osta a questo tipo di accordo perché rileva che :", in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione (come previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, relativamente all'utilizzo promiscuo di autovetture).

Inoltre ricorda che: " nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio (...) i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (...)  Conseguentemente non si concorda con la soluzione prospettata dall'istante di non far concorrere le somme determinate in maniera forfettaria dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

L'agenzia specifica che occorre invece  occorrerebbe "adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l'energia elettrica, la connessione internet, etc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro".


Sullo stesso tema vedi Smart working i rimborsi spese possono essere esenti.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 11.05.2021 n. 328

TAG: La rubrica del lavoro Smart working (lavoro agile) 2024