Con Risoluzione n 31/E dell'11 maggio 2021 le Entrate rispondono alla richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per chiarimenti sull'art. 78, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente le modalità applicative dell’assistenza fiscale a distanza.
E' stato chiesto se le modalità di assistenza a distanza siano applicabili anche in caso di:
L'agenzia ha chiarito che il comma 4-septies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserito in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha individuato l’ambito applicativo delle modalità di assistenza a distanza.
La disposizione intende agevolare, per il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali.
In particolare, è previsto che i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare:
L'agenzia specifica che l'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali:
Tenuto conto che la disposizione di cui si tratta può essere applicata in caso di presentazione di dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche in caso di delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.
L'Agenzia in conclusone specifica che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.