Con il messaggio 1860 del 10.5.2021 l' INPS fornisce le istruzioni sulla ripresa di adempimenti e versamenti contributivi bloccati per il COVID dalla legge di bilancio 2021 e sui quali era stata emanata la circolare n. 16 del 5 febbraio 2021
Come si ricorderà erano fermi i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in riferimento ad alcuni soggetti impegnati nello svolgimento di competizioni sportive ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
La scadenza per la ripresa è fissata al 30 maggio 2021 , data entro la quale si possono versare i contributi sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, prima rata sempre entro il 30 maggio 2021.
Uniemens e Versamenti Aziende con dipendenti
Ai fini della sospensione, le aziende, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N977”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 30 dicembre 2020, n. 178”; e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N977” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il contribuente dovrà utilizzare il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice N977 è riferito alle mensilità di dicembre 2020 e gennaio 2021; nel caso in cui il contribuente abbia diritto a entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese,
Aziende committenti obbligate al versamento dei contributi alla Gestione separata
I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 36, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 178/2020, Art. 1. Validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021”.
Le aziende committenti che abbiano già provveduto all’invio senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione devono provvedere entro il 30 maggio 2021 alla relativa modifica dei flussi telematici ( è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
L’elenco delle aziende che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.
Il messaggio ricorda infine che non è possibile rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
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