Il decreto sostegni bis in fase di conversione prevede novità in merito al credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Nell’art 4 del DL 73/2021 si prevede l'inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater estendendo il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio:
Attenzione va prestata al fatto che per tali imprese il credito spetta rispettivamente, nelle misura del 40% e del 20%
Si precisa inoltre che le disposizioni dell’articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID·19”.
Ricordiamo che l’art. 4 del decreto sostegni bis, decreto legge 25 maggio 2021 n.73 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale 123 dello stesso giorno, proroga al 31 luglio il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore:
Inoltre si riconosce agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Originariamente la bozza del decreto prevedeva il limite dei ricavi/compensi pari a 10 milioni di euro, tuttavia, il testo definitivo pubblicato in G.U., ha porta tale soglia a 15 milioni di euro.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:
per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura
Infine, è bene precisare inoltre che con faq pubblicata sul proprio sito internet le Entrate hanno chiarito che per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.