Nell'Interpello n. 270 2021 l'Agenzia conferma l'imposta agevolata e la detassazione per i lavoratori dei premi di risultato in cui gli incrementi siano stati ridefiniti a causa delle difficoltà della pandemia da Covid 19.
La società istante era un operatore a livello nazionale nel settore dei giochi leciti e delle scommesse . In data 29 marzo 2019, la società e le organizzazioni sindacali (di seguito le "Parti") avevano sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019. Tale accordo disciplinava vari aspetti del rapporto di lavoro, tra i quali l'istituzione di un Premio di risultato a valenza annuale, variabile e non determinabile a priori, strutturato sulla base dell'incremento dell'EBITDA, sul 2018.
Le parti hanno prorogato con 4 successivi accordi il suddetto contratto integrativo per il protrarsi dell'emergenza Covid . Inoltre hanno concordato sul fatto che a seguito del lockdown e delle misure restrittive imposte dal Governo con la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali assimilati, l'EBITDA del 2020 non poteva essere paragonabile al medesimo indicatore riferito all'esercizio precedente. La proroga al 31 dicembre 2020 ha introdotto quindi delle modifiche al paragrafo relativo alla determinazione del Premio di risultato per cui hanno convenuto di ricalcolare l'EBITDA del 2019, riducendolo in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell'attività del 2020. Ai fini del ricalcolo del 2020 si è, comunque, tenuto conto solo del periodo di sospensione generalizzata in tutte le Regioni verificatosi dal 9 marzo al 15 giugno 2020, considerando l'arco di tempo in cui tutti i punti vendita sono rimasti chiusi in ogni parte d'Italia, mentre l'EBITDA 2019 dei mesi di aprile e maggio, che nel 2020 sono stati interessati per tutta la sua durata dal lockdown, è stato azzerato.
In considerazione, poi, del minore periodo di tempo di apertura dell'attività, le Parti hanno anche convenuto una e riduzione dell'ammontare del Premio di Risultato, a 2.000 euro lordi invece che 2.800,00, che verra erogato a luglio 2021
La società chiede quindi all'Agenzia, nel caso il risultato incrementale dovesse essere raggiunto, quale sia il corretto regime fiscale da applicare , precisando che " il dubbio interpretativo attiene al fatto che, nel caso in esame, l'EBITDA del 2019 è stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l'EBITDA del 2020(...) . Pertanto, il confronto non viene ad essere effettuato con riferimento all'intero anno, ma con riferimento al minor periodo in cui l'attività è stata svolta .
L'altro dubbio interpretativo riguardava la possibilità che la modifica della determinazione del parametro costituito dall'EBITDA, possa fare perdere la funzione incentivante necessaria .
Il parere dellAgenzia Interpello 270 2021.
L'Agenzia ricorda che l'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento ai «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188», emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16 maggio 2016. L'articolo 2, comma 2, stabilisce che i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.
L'agenzia sottolinea che in ragione, della funzione incentivante delle norme, come ribadito in precedenti interventi (circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E, nonché risoluzione 26 giugno 2020, n. 36), si è ritenuto che il regime fiscale di favore possa applicarsi purché il raggiungimento degli obiettivi incrementali avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. In merito si legga anche "Detassazione premi e circostanze eccezionali: novità dall'Agenzia"
Per quanto riguada il caso specifico l'Agenzia ritiene che "la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all'emergenza epidemiologica da covid-19, attestata nell'accordo aziendale dell'8 ottobre 2020, sia compatibile con l'applicazione del regime agevolato, dal momento che, la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti".
L'agenzia non ravvisa criticità neppure nell'aver ricalcolato il valore di riferimento dell'indicatore di redditività costituito dall'EBITDA del 2019, dal momento che tale rideterminazione, in ragione del periodo di sospensione delle attività del 2020, consente ugualmente di poter rilevare un incremento attuale.
Infine, in relazione alla funzione incentivante delle norme , si ricorda che con la citata risoluzione n. 36/E del 2020 è stato precisato che qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
Posto che la ridefinizione della durata del periodo per la maturazione del premio avviene sulla base di un calcolo matematico e non discrezionale, attraverso il confronto di due dati omogenei, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è dell'avviso che laddove al 31 dicembre 2020 l'Istante rilevi che il valore dell'EBITDA 2020 risulti incrementale rispetto al valore 2019, potrà applicare il regime fiscale agevolato.
Infine si conferma anche la possibilità di convertire il Premio di risultato in servizi Welfare che, nel rispetto dei limiti di legge non contribuiscono a formare il reddito di lavoro dipendente.
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