Nel 2020, per effetto delle misure contenitive conseguenti all’emergenza sanitaria, per un’ampia platea di contribuenti (secondo alcune stime oltre 16 milioni di lavoratori) si è presentata una situazione per molti lavoratori nuova: la cassa integrazione.
Il transito di un contribuente in cassa integrazione, quando l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps, non è neutrale da un punto di vista fiscale.
Il percettore infatti si troverà nella medesima situazione in cui si trovano, ad esempio, tutti coloro che effettuando due lavori: quella della doppia Certificazione Unica; nel caso specifico :
Il problema che nasce è che i due soggetti coinvolti, il datore di lavoro e l’ente previdenziale, rileveranno le imposte, sotto forma di ritenute, come sostituti di imposta, per conto del lavoratore, basandosi su quanto da loro erogato, e non sul reddito complessivo.
Di conseguenza, per il contribuente in cassa integrazione, come generalmente per tutti coloro con doppia Certificazione Unica, la predisposizione del modello 730 (o del modello Reddito PF) sarà obbligatoria, perché necessaria per quantificare i corretti saldi di imposta che, nel caso in cui le aliquote applicate ai redditi parziali dovessero essere inferiori a quelle del reddito totale, potrebbero concretizzarsi in un debito d’imposta; il quale potrà comunque essere annullato da eventuali detrazioni in capo al contribuente, per le quali bisognerà però valutare il caso specifico.
Si ricorda che per effetti dell’articolo 128 del Decreto Rilancio, il DL 34/200, con l’espressa finalità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, per l’anno 2020, è stato disposto che il bonus Irpef in busta paga (da 80 euro fino a giugno 2020 e di 100 euro da luglio), non subirà condizionamenti dal minor reddito derivante dagli ammortizzatori sociali. Quindi il bonus non dovrà essere restituito in dichiarazione 2021 (modello 730 o modello Redditi PF che sia) dai contribuenti incapienti.
Per la corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi, sarà quindi necessario conoscere i dati presenti nella Certificazione Unica 2020 predisposta dall’Inps. A differenza del datore di lavoro, che consegna il documento al lavoratore, per il caso dell’Inps dovrà essere il contribuente ad acquisire il documento dal sito dell’ente previdenziale; ma l’operazione non può dirsi necessaria, in quanto è previsto che anche questa tipologia di reddito confluisca nella dichiarazione precompilata, alla quale il contribuente potrà accedere entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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