News Pubblicata il 14/06/2021

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Cassa COVID Fondo Trasporto aereo: non solo cassa in deroga

Novità risorse utilizzabili per trattamenti di integrazione salariale decreto Sostegni 41 2021



Inps aveva pubblicato il 29 aprile la circolare n. 72-2021  di istruzioni sulle prestazioni integrative salariali in deroga del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e in particolare sulla  presentazione delle domande di accesso  previsti dal decreto-legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni)

ATTENZIONE : Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che queste risorse possono essere utilizzate per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazione erogate dal Fondo. Con il messaggio 10 giugno 2021, n. 2241 quindi l’Istituto  ha comunicato  che le indicazioni fornite dalla circolare INPS 29 aprile 2021, n. 72, che limitavano l’impiego delle risorse esclusivamente al finanziamento dei trattamenti in deroga,  devono  ritenersi  (parzialmente ) superate.

Probabile un nuovo messaggio di istruzioni da parte dell'Istituto per la nuova platea ammessa. 

Va ricordato che l'ambito di intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, prevede:

A seguito della recente legge di bilancio e del DL 41 2021 si aggiunge una nuova prestazione integrativa, secondo le seguenti modulazioni:

  1. prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di dodici settimane;
  2. prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale ) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Scadenza domande di cassa integrazione in deroga Fondo trasporto aereo

La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante:

L'istituto rettifica quanto disposto con la circolare n. 28/2021, precisando che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso. Ma attenzione:

  1. Se la domanda è riferita  a periodi differenti per diverse unità produttive , il termine di decadenza decorrerà dalla data di inizio del  primo periodo.

Termine di presentazione della domanda di integrazione al Fondo

 Se alla data del messaggio 30.4.2021, tale termine risultasse già scaduto, la domanda potrà essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni.

Le domande prive dei dati richiesti, ovvero presentate oltre il termine indicato o con modalità difformi rispetto a quelle sopra illustrate, non potranno essere acquisite e conseguentemente istruite.

Istruzioni operative 

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.

Si accede alla procedura autenticandosi tramite codice fiscale e, alternativamente, tramite:

Il manuale per Aziende e Consulenti con le istruzioni è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area di Download”.

L’azienda deve scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”.

La domanda può essere salvata in uno stato di bozza e poi recuperata successivamente, per permettere l’acquisizione degli allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati

Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.

La domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi riconducibili sia alla causale "COVID 19 L. 178/20” che alla causale”COVID 19 - DL 41/21”, l’azienda dovrà presentare domande distinte per gruppi di richieste di CIGD aventi la medesima causale.

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Fonte: Inps



TAG: Assegni familiari e ammortizzatori sociali La rubrica del lavoro