News Pubblicata il 04/05/2021

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Smart working: i rimborsi spese possono essere esenti

Rimborsi spese ai dipendenti per i costi sostenuti in modalità di lavoro agile non imponibili IRPEF purche documentati. Interpello n. 314 2021



I rimborsi spese per il lavoro agile dei propri dipendenti non sono imponibili, purché definiti con criteri oggettivi e accertabili. Lo afferma l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 314/2021  del 29 aprile 2021 (allegata in calce all'articolo). 

Il caso sottoposto da una società riguarda un accordo di secondo livello con relativo regolamento  da adottare per  regolare  lo smart working dei dipendenti .

L'azienda afferma di voler mantenere i dipendenti liberi da spese di qualunque genere  per la prestazione lavorativa e  prevede un rimborso  forfettario di 0,50 euro per ogni giornata di lavoro agile  a copertura di spese generali  (energia elettrica per computer, luce, servizi igienici e  riscaldamento), cifra  parametrata alla  media di costi aziendali  per tali aspetti.

Chiede quindi se tali rimborsi possano essere esenti IRPEF per il lavoratore.

L'Agenzia da parere positivo  sulla non imponibilità a carico del dipendente e  riepiloga la normativa  e prassi fiscale in tema di rimborsi spese ricordando che  l'art. 51 comma 1 del TUIR prevede in linea generale l'imponibilità di tutte le somme corrisposte al lavoratore  anche come rimborso spese, per il principio della omnicomprensività della retribuzione.

Possono però essere esclusi da tassazione, come specificato dalla circolare n. 326 1997,  i rimborsi di spese non sostenute per produrre il reddito ma anticipate dal dipendente per il datore di lavoro  nel suo esclusivo interesse. La risoluzione  n. 178 203 aveva  chiarito, ad esempio, che non rientrano nella base imponibile gli indennizzi per reintegrazione patrimoniale. Ugualmente esenti sono le spese per i collegamenti telefonici necessari  per la prestazione lavorativa (Risoluzione n. 357 2007) 

La ris. n. 74 2017 ha fornito un importante elemento di valutazione affermando  che per la deteminazione dell'importo della spesa  vanno considerati elementi oggettivi documentalmente accertabili.

Su queste basi, viste anche le modalità di calcolo  basate sulle  quote di costo aziendale oggettive, l'agenzia concorda con la società contribuente affermando la non imponibilità di tali rimborsi 

Da segnalare però, come evidenzia Fiscooggi, la testata dell'Agenzia,  che  nell’interpello 956-632/2021, non pubblicato, su un caso analogo l'agenzia era giunta a conclusioni opposte..  In quel caso il datore prevedeva di erogare rimborsi spese determinati forfetariamente in misura pari al 30% delle spese sostenute dai dipendenti in smart working  (per connessione a Internet, elettricità e  riscaldamento). L'Amministrazione riteneva i rimborsi spese tassabili come reddito da lavoro dipendente  a causa della scarsa analiticità dei criteri di calcolo.

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Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 30.04.2021 n. 314

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