Una società istante, nella sua qualità di sostituto d'imposta, ha chiesto di conoscere il corretto regime fiscale applicabile al trattamento di fine mandato da erogare all'amministratore delegato pro tempore, nonché vice presidente, maturato a partire dal 2000 e fino al 2017, anno in cui il medesimo amministratore ha cessato la carica.
In particolare, si chiede se possa trovare applicazione, in capo al percettore del trattamento di fine mandato, il regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR, nonostante la suddetta indennità:
Con Risposta a interpello n 292 del 27 aprile 2021 l'Agenzia dell' Entrate risponde positivamente affermando che "il trattamento di fine mandato da erogare al vice presidente possa beneficiare del particolare regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, ferma restando l'esistenza della data certa anteriore dell'atto che riconosce il diritto all'indennità rispetto all'inizio del rapporto".
Vediamo l'utile riepilogo in merito alla tassazione del TFM
L'Istante precisa che:
Il consiglio di amministrazione ha deliberato di anno in anno il compenso da corrispondere agli amministratori delegati e la quota da accantonare a titolo di trattamento di fine mandato, in linea con quanto previsto dall'articolo 2389, comma 3, primo periodo, del codice civile, secondo cui la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
L'Istante riferisce, inoltre, che le quote accantonate a titolo di trattamento di fine mandato sono state dedotte ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Tuir.
L'agenzia nel rispondere ricorda che:
il trattamento di fine mandato è un'indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell'accantonamento pluriennale in apposito fondo di una quota parte del compenso spettante agli amministratori per il loro ufficio.
L'articolo 2389, comma 1, del codice civile prevede che «I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea».
In deroga alla riportata disposizione, il comma 3 del medesimo articolo 2389 prevede, al primo periodo, che «La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale» e, al secondo periodo, che «Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche».
Per i profili fiscali, il trattamento di fine mandato è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera cbis), del TUIR e, cioè, alle somme e valori a qualunque titolo percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sempreché tali uffici non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
Laddove, viceversa, i compensi derivanti dall'ufficio di amministratore rientrino nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal titolare, detti compensi sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.
In entrambi i casi la tassazione del trattamento di fine mandato, sia come reddito assimilato al lavoro dipendente sia come reddito professionale, segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.
Relativamente alle modalità di tassazione, l'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede, fra l'altro, l'applicazione del regime di tassazione separata per le « indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett. c-bis) dell'art. 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto».
Nella fattispecie rappresentata, l'Istante ha chiesto se, ai fini dell'applicazione del regime della tassazione separata, sia sufficiente che l'atto (di data certa anteriore all'inizio del rapporto) riconosca il diritto al trattamento di fine mandato senza necessità di doverne specificare anche l'importo.
L'agenzia ritiene che la previsione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, che subordina l'applicazione del regime di tassazione separata alla sussistenza della condizione che il diritto al trattamento di fine mandato risulti «da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto», possa essere intesa, limitatamente agli incarichi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 2389 del codice civile, nel senso che è sufficiente che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all'indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell'importo.
In entrambe le ipotesi contemplate dal comma 3 dell'articolo 2389 del codice civile, infatti, la specificazione del compenso per ciascun amministratore è legittimamente affidata al consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina dell'amministratore da parte dell'assemblea dei soci.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il trattamento di fine mandato da erogare al vice presidente possa beneficiare del particolare regime di tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, ferma restando l'esistenza della data certa anteriore dell'atto che riconosce il diritto all'indennità rispetto all'inizio del rapporto (cfr circolare n. 10/E del 2007).
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