Per il distacco dei lavoratori nel Regno Unito di certificati A1 vanno ancora utilizzati nel periodo transitorio. Questa una delle specificazioni dell' Inps nella la circolare 71 del 27.4.2021 sulle norme per i lavoratori distaccati nel regno Unito sulla base del Protocollo in tema di sicurezza sociale, allegato all'Accordo TCA sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea Euratome ,e il Regno Unito, .
In sostanza fino alla definitiva entrata in vigore dell'accordo con la ratifica e recepimento di tutti gli stati , tale protocollo prevede in molti ambiti deroghe transitorie al nuovo Accordo (articolo SSC.10 ) per cui , in tema di distacchi si conferma che :
Di seguito la sintesi delle istruzioni operative per i distacchi illustrate dalla circolare:
Situazioni di distacco rientranti nell’accordo di recesso e validità delle certificazioni per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020
In base alle previsioni contenute nel Titolo III dell’accordo di recesso per cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) si conferma la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020.
Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità
I periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore del TCA devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto. La circolare fornisce anche alcuni esempi di applicazione
Proroga del periodo di distacco ed eccezioni
Eventuali proroghe di distacco autorizzate anteriormente al 1° gennaio 2021 saranno valide fino a naturale scadenza.
Diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, le nuove disposizio non prevedono più la possibilità di prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga
Esercizio di attività in due o più Stati
per i casi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati, ribadiscono quanto già previsto in materia dai regolamenti comunitari.
Le norme di applicazione sono contenute negli articoli SSCI.13 e SSCI.15 dell’Allegato SSC-7.
Pertanto le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per dette situazioni di lavoro.
Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti in materia di legislazione applicabile il protocollo prevede che “per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: