Annullato il licenziamento di un dipendente con procedura collettiva la cui mansione era stata svolta da altri colleghi e poi esternalizzata. La Cassazione nella sentenza n. 10992 /2021 ratifica la decisione della Corte di Appello di Salerno che ha giudicato illegittimo il licenziamento per difetto del criterio di scelta nella procedura di licenziamento collettivo e aveva condannato la spa alla reintegrazione nel posto di lavoro
il caso riguardava un operaio già oggetto di procedure di licenziamento per giusta causa e per motivi disciplinari giudicate illegittime e che era stato iinfine inserito in una procedura collettiva due anni dopo.
Il tribunale di Salerno aveva respinto il ricorso del lavoratore mentre la Corte di appello lo ha accolto . Viene sottolineata non tanto l 'llegittimita del recesso per il collegamento con i precedenti (escludendo quindi natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento, ma piuttosto per la violazione dei criteri di scelta legali (adottati, in accordo con le organizzazioni sindacali, dopo la precedenza a chi non si fosse opposto alla collocazione in mobilità con incentivo all'esodo )
La societa datrice di lavoro infatti non ha adeguatamente giustificato la scelta di licenziare il lavoratore .La società aveva addotto la soppressione del posto di lavoro ma la corte osservava che il servizio di piegatura interno era stato soppresso e esternalizzato solo due anni dopo, nell'ambito della riorganizzazione dell'attività produttiva per la crisi del settore editoriale che ha portato appunto ai licenziamenti collettivi . Inoltre, la Corte territoriale rilevava che il lavoratore aveva maggiore anzianità e un piu oneroso carico familiare rispetto ad altri operai, rilevando che non erano stati osservati i criteri legali di scelta
Infine sottolinea che la soppressione del reparto non era stata comunicata alle organizzazioni sindacali negli accordi di ristrutturaizone . La sentenza di merito applicava il regime di tutela previsto dal testo novellato dell'art. 18, quarto comma I. 300/1970, con la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria
La corte di Cassazione conferma l'iter logico seguito dalla Corte di merito e respinge quindi il ricorso della societa per l'evidente scorrettezza nel criterio di scelta del lavoratore tra quelli inseriti nella procedura collettiva.
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