Con Provvedimento del 26 aprile 2021 il Direttore delle Entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2020, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.
E' bene specificare che vengono fissati gli stessi livelli di punteggio previsti lo scorso anno per l’accesso ai benefici fiscali ed è stato confermato che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA
In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:
Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente.
Sono esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta di riferimento:
Quest'anno a causa dell’emergenza sanitaria dal covid 19 sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA, al ricorrere delle quali vi è l’obbligo di presentazione del modello a fini statistici.
Per approfondimento si legga: ISA 2021: le nuove cause di esclusione “Covid” pubblicate con decreto in GU
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