Con la Circolare n. 69 del 23 aprile 2021 l'inps chiarisce come vanno valorizzati i trattamenti integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo a seguito dell'emergenza covid, ai fini del calcolo delle indennità di disoccupazione 2020 . Infatti , come previsto dal DL n. 18/2020 , in deroga alla normativa vigente per i lavoratori agricoli i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti per l'emergenza covid sono utili ai fini del calcolo dell'indennità.
La circolare ricorda innanzitutto la platea di lavoratori interessati:
L'istituto precisa anche che per uniformità di trattamento in questo periodo di emergenza, l'agevolazione si applica a tutti i lavoratori agricoli citati indipendentemente dal fatto che rispondano al requisito contributivo di 102 giornate nel biennio
In generale l’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i i requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) dal quale sono detratti :
Per i 2020 , a seguito della legilazione di emergenza legata al COVID 19 quindi alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) ini periodi di CISOA e i periodi di cassa ordinaria fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite
Il totale di giornate risultanti non puo comunque superare il limite delle 183 giornate. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile).
Riguardo la misura della prestazione si ricorda che :
La retribuzione di riferimento è costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione
La circolare chiarisce anche l'ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati. Solo per le domande inoltrate nel 2021, riguardo periodi situati nel 2020 il periodo massimo sale a 180 giorni di assenza in quanto si riconosce, a causa del COVID 19, l'impossibilità per molti lavoratori di fare rientro in Italia dal proprio Paese nei termini che consentissero di rispettare il termine ordinario di 90 giorni.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: