I giorni di assenza dei lavoratori " fragili " sono indennizzati come degenza ospedaliera sia dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 che dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, cosi come la quarantena è coperta da indennita malattia per tutti gli altri, ma entro i limiti di risorse stanziate. Questa la principale precisazione dell'Inps nel messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 sulla tutela dei lavoratori dipendenti nell'emergenza COVID 19. Vediamo piu in dettaglio le istruzioni fornite dall'Istituto.
Sin dal primo decreto legge Cura Italia n. 18 2020 nei confronti dei :
si sono succeduti i provvedimenti che prevedevano la copertura dei periodi di assenza dei dipendenti impossibilitati a svolgere il lavoro in modalità agile, prevedendo, rispettivamente, la tutela economica
L'ultimo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), inoltre ha:
Come specificato dal messaggio n. 171/2021, l'istituto ribadisce ora che il riconoscimento della prestazione economica rientra i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.
L'inps specifica pero che la proroga dei provvedimenti ha operato in maniera differenzata per le due categorie e per le due annualità 2020. 2021 , ragione per cui vengono fornite le seguenti indicazioni specifiche.
La tutela dell'indennizzo per degenza ospedaliera opera fino al 31 dicembre 2020 e, per l’anno in corso, fino alla data del 30 giugno 2021.
Resta fermo che i lavoratori “fragili” devono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, nella stessa area come definite dai contratti collettivi vigenti, o con lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.
Niei casi in cui lo smart working non sia possibile opera la tutela equiparata alla degenza ospedaliera , opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascuna annualità ovvero: 663,1 milioni di euro per il 2020 e 282,1 milioni di euro per il 2021
In merito alla tutela della quarantena, per il 2021, la legge n. 178/2020 ha disciplinato gli aspetti relativi alla certificazione medica, eliminando, l’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che vi ha dato origine, precedentemente previsto dal decreto-legge n. 18/202
Per gli eventi afferenti al 2020, l'istituto ammette che è rimasta la difficolta di approfondire gli aspetti legati alla certificazione medica pervenuta all’Istituto, considerato che, a seguito della difficolta della normativa precedente alcune Regioni hanno adottato ordinanze diversificate
Con la pubblicazione della legge n. 178/2020 è stato stabilito che il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a specificare il provvedimento dell'autorità sanitaria quindi le Strutture competenti procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”
Resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari .
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