Con Risposta a interpello n 289 del 23 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazione integrativa IVA con lo scopo di apporre:
omessi nella presentazione della dichiarazione originale.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contribuente ha presentato la dichiarazione annuale IVA a rimborso, può presentare dichiarazione integrativa entro il termine previsto, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, (art 57 DPR 633/1972) per potere apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, anche nel caso in cui la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
L'istante è società di diritto svizzero che opera in Italia tramite rappresentante fiscale e presenta dichiarazioni annuali IVA che risultano stabilmente a credito.
Nel 2019 ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta esponendo una eccedenza IVA a credito chiesti a rimborso, ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA, senza tuttavia apporre il visto di conformità.
L'istante, consultando il proprio cassetto fiscale, ha verificato che la domanda di rimborso era già stata archiviata con la seguente causale "per mancata presentazione documentazione". chiede come poter ottenere il rimborso del credito.
L'agenzia ricorda innanzitutto che il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'articolo 57 del decreto IVA, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d'imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Inoltre, considerato che il comma 6 dell'articolo 38-bis del decreto IVA consente al contribuente, che ha chiesto il rimborso dell'IVA a credito, di scegliere tra:
la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso «in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (Chiarimento fornito dalla circolare n. 32/E del 2014).
Nel caso di specie se:
(cosa non verificabile in sede all'interpello) egli potrà presentare, entro il termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
L'agenzia in conclusione specifica che trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.