L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n. 263 del 19 aprile 2021 replica ad una società istante in merito alla possibilità di usufruire del bonus locazioni anche per i canoni pagati in ritardo.
In particolare, nel caso di specie le Entrate chiariscono che ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l'istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d'imposta.
La società istante riferisce:
Inoltre, citando l'art. 28 del decreto legge 19 maggio, n. 34, che ha istituito un credito d'imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 dall'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 chiede se sarà possibile fruirne per i canoni pagati in ritardo.
L'istante, riferisce che a causa dei provvedimenti governativi necessari al contenimento della pademia da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo, l'attività per la quale è stata costituita.
Egli specifica che, considerato che il credito d'imposta è cedibile al locatore entro il 31 dicembre 2021, e vista la Risposta all'istanza di interpello n. 440 del 5 ottobre 2020 con la quale è stato chiarito che il bonus possa spettare per i canoni pagati anticipatamente (il canone di competenza del 2020 nell'anno 2019), ritiene possibile:
L'agenzia nel richiamare tutta la normativa in merito al bonus locazioni e i relativi provvedimenti attuativi, ha affermato che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l'istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d'imposta di cui si tratta ricordando che la cessione dovrà essere effettuata nel rispetto dei provvedimenti che la regolano ossia:
Ricordiamo che il Decreto Rilancio, con l'art. 28, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 2019:
Successivamente in sede di conversione del decreto è stato inserito lo stesso credito di imposta ma per i soggetti aventi ricavi e compensi superiori a 5 milioni e nella misura del 20% e del 10% relativamente alle due fattispecie di cui sopra.
Il bonus locazioni “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio”.
La norma subordinava espressamente la fruizione del credito d’imposta all'effettuazione del versamento dei canoni nell'annualità 2020 ma con la risposta a interpello in oggetto si applica una interpretazione estensiva della norma permettendo perciò l'agevolazione anche per i canoni pagati successivamente.
Infine si ricorda che il Decreto Ristori ha prorogato il credito d'imposta ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all'Allegato 1 e nell’Allegato 2 del decreto legge.
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