E' scaduto il 31 maggio il termine per le richieste delle indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni 1 e destinate ,come per i precedenti decreti emergenziali, ai lavoratori precari ovvero:
Si segnala che il Decreto sostegni Bis (n. 73 2021) ha rinnovato l'indennità per le stesse categorie. Questa volta il bonus avrà un importo di 1600 euro. Chi ha già ricevuto l'indennità da 2400 euro non dovra fare una nuova richiesta mentre chi ha maturato i requisiti entro il 26 maggio 2021 dovra inviarla entro il 31 luglio 2021.
La piattaforma INPS è stata aggiornata (vedi qui le ultime novità "Nuovi bonus INPS si puo fare domanda")
Vale la pena ricordare che l'iter di conversione in legge del decreto Sostegni BIS ha visto anche la proposta di emendamenti che ampliano la platea di beneficiari di Indennità Covid. Leggi in merito: Bonus COVID 2021 anche per ambulanti.
Di seguito rivediamo le istruzioni complete i requisiti, le modalita per richiedere il riesame delle domande delle Indennità 2400 euro respinte, da inviare entro 20 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione.
Nella circolare del 19 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni che hanno anche posticipato la scadenza per la domanda al 31 maggio 2021, rispetto al 30 aprile previsto dal decreto.
I bonus sono già stati erogati senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto Ristori n. 137-2020..
Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni della circolare INPS N. 65 del 19.4.2021 per i beneficiari:
Requisiti per indennità una tantum dlSostegni
CATEGORIE | REQUISITI | NOTE |
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione |
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lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura |
| sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola |
Lavoratori intermittenti, requisiti per l'indennità 2400 euro |
| la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta |
Lavoratori occasionali |
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Lavoratori a termine del turismo e terme |
| hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare) |
Incaricati vendite a domicilio |
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Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo |
| il messaggio iNPS 30.4.2021 specifica che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. |
Come detto i lavoratori già beneficiari dei bonus del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all' indennità una tantum del DL 41 2021.
I lavoratori che non ne hanno invece beneficiato potevano presentare domanda entro la data del 31 maggio 2021.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici
• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa , le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando :
Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area "Prestazioni e Servizi".
Con il messaggio n. 2564 del 9 luglio 2021 (allegato sotto l'articolo) l'inps ha fornito le istruzioni per chiedere il riesame in caso le domande siano state respinte. Qui l'elenco delle motivazioni di reiezione e della documentazione richiesta per il relativo riesame.
Si puo fare domanda e allegare i documenti alla sezione ESITI della piattaforma INPS utilizzata per le domane oppure inviando una mail all'indirizzo di posta istituito per ogni sede territoriale. (ad es. riesamebonus 600.padova.inps.it).
In generale le indennità una tantum NON sono cumulabili con :
Reddito di emergenza 2021: Il messaggio INPS del 30 aprile specifica in particolare che l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021. Quindi il Rem 2021,, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.
Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece vi è cumulabilità parziale cioe se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, se c'è il diritto all'indennità l'importo è aumentato fino a questa soglia.
L'indennità è compatibile con:
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