News Pubblicata il 12/07/2021

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Indennità 2400 euro: si puo chiedere il riesame entro il 29 luglio

Indennità Covid 2400 euro Decreto Sostegni per stagionali , occasionali , ecc. L' Inps ha pubblicato anche le istruzioni per le domande di riesame



E' scaduto il 31 maggio il termine per le richieste delle   indennità da 2400 euro  istituite dal decreto Sostegni 1 e  destinate ,come per i precedenti decreti emergenziali, ai lavoratori precari ovvero:

Si segnala che il Decreto sostegni Bis (n. 73 2021)  ha rinnovato l'indennità per le stesse categorie. Questa volta il bonus avrà un importo di 1600 euro. Chi ha già ricevuto l'indennità da 2400 euro non dovra fare una nuova richiesta mentre chi ha maturato i requisiti entro il 26 maggio 2021 dovra inviarla  entro il 31 luglio 2021. 

La piattaforma INPS è  stata aggiornata  (vedi qui le ultime novità "Nuovi bonus INPS si puo fare domanda")

Vale la pena ricordare che l'iter di conversione in legge del decreto Sostegni BIS   ha visto anche  la proposta di emendamenti che ampliano la platea di beneficiari di Indennità Covid.    Leggi in merito: Bonus COVID 2021 anche per ambulanti.

Di seguito rivediamo le istruzioni complete i requisiti, le modalita  per  richiedere il riesame delle domande delle Indennità 2400  euro  respinte, da inviare  entro 20 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione.

Caratteristiche  e requisiti  bonus 2400 euro DL Sostegni 2021 

Nella circolare del 19 aprile  2021 sono state fornite le istruzioni che hanno anche posticipato la  scadenza per la domanda  al 31 maggio 2021, rispetto al 30 aprile previsto dal decreto.

 I bonus sono già stati erogati  senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che  li avevano già ottenuti con il decreto Ristori  n. 137-2020..

Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni  della circolare INPS N. 65  del 19.4.2021 per i beneficiari:

Requisiti per indennità una tantum  dlSostegni

CATEGORIEREQUISITINOTE 
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione

  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data del 24 marzo
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.

  • per i lavoratori somministrati l'istruttoria sarà centrallizzata  ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
  • hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare)
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori  tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l'istruttoria sarà centrallizzata  ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice

sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola
Lavoratori intermittenti, requisiti per l'indennità 2400 euro  
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
Lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali  art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo e con almeno 1 contributo mensile versato


Lavoratori a termine  del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 23.3.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018
  • enza contratto alla data del 24 marzo 2021 
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco  (v. Circolare)
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo  2019 superiore a 5000 euro 
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23.3.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermitTente senza indennità di disponibilità

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo 
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro 
  • IN ALTERNATIVA  almeno 7 contributi giornalieri  nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non supeiore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 24.3.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

il messaggio iNPS 30.4.2021  specifica che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.




Presentazione delle domande di indennità 2400 euro  2021

Come detto i lavoratori già beneficiari dei bonus del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all' indennità una tantum del DL 41 2021.

I lavoratori che non ne   hanno invece beneficiato potevano presentare domanda entro la data del 31 maggio 2021.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità  dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici 

  1. sul portale web dell’INPS, oppure 
  2. tramite i Patronati,  accedendo con le seguenti credenziali:

• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa , le indennità  possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando :

Riesame domande Indennità 2400 euro

Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area "Prestazioni e Servizi".

Con il messaggio  n. 2564 del 9  luglio 2021 (allegato sotto l'articolo)  l'inps ha fornito le istruzioni  per chiedere il riesame in caso le domande siano state respinte.  Qui l'elenco delle motivazioni  di reiezione e della documentazione richiesta per il relativo riesame.

Si puo fare domanda e allegare i documenti alla sezione ESITI  della piattaforma INPS utilizzata per le domane oppure inviando una mail all'indirizzo di posta istituito per ogni  sede territoriale. (ad es. riesamebonus 600.padova.inps.it).

Cumulabilità bonus 2400 euro 2021 con REM, RDC  e altre  prestazioni

In generale le  indennità una tantum NON  sono  cumulabili con :

Reddito di emergenza 2021:   Il messaggio INPS del 30 aprile specifica in particolare che   l’incompatibilità di   tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021. Quindi  il Rem 2021,, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.

Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece  vi è cumulabilità parziale cioe se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, se c'è il diritto all'indennità l'importo  è aumentato fino a questa soglia. 

L'indennità è compatibile con:

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
Messaggio INPS 2564/2021 riesame indennità 2400

TAG: Agevolazioni Covid-19 La rubrica del lavoro