News Pubblicata il 23/04/2021

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Informatore medico scientifico: chiarimenti sull'attività

Le differenze tra attività di informatore farmaceutico e agente rappresentante in un riepilodo della Cassazione - Sentenza n. 10158 del 16 aprile 2021



Con Sentenza n. 10158 del 16 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che l' attivita di informatore medico-scientifico  non coinincide con  quella dell'agente di commrcio  in quanto si tratta di una attività informativa e promozionale  che non prevede alcun obbligo di risultato ossia non è remunerata in  in relazione alla conclusione dei contratti . Inoltre viene precisato che l' attività puo essere svolta sia come  lavoro autonomo che con rapporto di lavoro subordinato.

La  questione traeva origine da una cmplessa causa riguardante collaboratore inquadrato come agente da una società  con rapporto di distribuzione  con un altra. Il rapporto  di lavoro  era stato riformato come lavoro subordinato  a tempo indeterminato  dal Tribunale di palermo che affermava inoltre che li interruzione costituiva licenziamento illegittimo 

 la Corte d'appello di Palermo  nei due giudizi riuniti di reclamo propossti da entrambe le societa confermava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla seconda società  senza giusta causa (per imprecisati precedenti penali risultati inesistenti)  condannandola a riassumere il lavoratore entro tre giorni ovvero a versargli, a titolo risarcitorio, un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione ma condannando contemporaneamente il lavoratore a restituire  la differenza tra l'indennità risarcitoria e quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado"

La corte di cassazione nel respingere il ricorso principale e incidentale  di entrambe le società e del lavoratore specifica che " la Corte territoriale ha esattamente applicato i  principi di diritto che seguono:

" l'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti: così differendo dall'attività dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso (Cass. 19 agosto 1992, n. 9676); sicché, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. 22 giugno 1999, n. 6355; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13027); 

 nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione), tutti tendenti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente; sicché, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da  quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. 

Inoltre, l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. 1 aprile 2004, n. 6482; Cass. 8 luglio 2008, n. 18686; Cass. 2 agosto 2018, n. 20453)."

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 10158/2021

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