Il ministro della salute Speranza ha firmato la nuova ordinanza 22 febbraio 2022 che mette fine agli obbliighi di quarantena per l'ingresso in italia dai paesi stranieri.
Vediamo di seguito allora quali limitazioni restano in vigore e con quali deroghe.
Per l'ingresso in Italia, sempre che non siano presenti sintomi da Covid 19 è necessario presentare:
Solo in caso di mancata presentazione della certificazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).
Gli spostamenti da e per Città del Vaticano e San Marino non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
INGRESSI DI MINORI
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
DEROGHE
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero, l’obbligo di presentare la certificazione verdeCovid-19 non si applica:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorionazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;
f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form - PLF) PLF, era stata prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021 e riiguarda tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto,
Le istruzioni e tutti i moduli per la compilazione sono disponibili sul sito : https://app.euplf.eu/#/
E' necessario , al primo acccesso:
Ciascun passeggero adulto deve compilare un modulo ; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore.
In caso di minori non accompagnati, il PLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.
Di seguito alleghiamo i PLF modulo cartaceo per i passeggeri da paesi :
Elenco C - modulo in italiano -
Elenco E - modulo in italiano -
ELENCO A - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
ELENCO B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
ELENCO C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
ELENCO D - Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Peru', Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
ELENCO E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
Ordinanza del 26 novembre 2021