La legge di Bilancio 2020 (art.1, c.679 L. 27/12/2019, n. 160) prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il medesimo articolo, al comma 680, precisa che la disposizione di cui al comma precedente non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ebbene nelle istruzioni al Modello Redditi PF a pag. 61 si legge:
"Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
La disposizione si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale."
Manca quindi chiaramente un NON dopo "la disposizione".
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